Quando si parla di sicurezza antincendio, uno degli errori più comuni è pensare che le stesse soluzioni vadano bene per tutti. Un negozio al dettaglio e un deposito di solventi industriali non possono avere lo stesso impianto antincendio – e la legge italiana lo riconosce esplicitamente. Tutto parte da un passaggio obbligatorio e spesso sottovalutato: la valutazione del rischio incendio.
L’errore più comune: partire dall’impianto invece che dalla valutazione
Molti datori di lavoro e responsabili di struttura pensano alla sicurezza antincendio come a un problema tecnico: installare un impianto, posizionare degli estintori, appendere qualche cartello. Ma senza una valutazione preventiva del rischio, qualsiasi intervento rischia di essere inadeguato, per eccesso o per difetto.
La valutazione del rischio antincendio è lo strumento con il quale il datore di lavoro analizza i rischi di incendio presenti nella propria attività e determina le misure di sicurezza da adottare. Non si tratta di un adempimento facoltativo: il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare questo rischio in modo specifico, integrandolo nel DVR e predisponendo, ove necessario, il Piano di Emergenza ed Evacuazione e la formazione degli addetti antincendio.
In altre parole: prima si valuta, poi si progetta. Non il contrario.
Cos’è il DVR incendio e perché è obbligatorio
La valutazione del rischio incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione sono parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.
Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende dove operi almeno un dipendente o figura ad esso equiparata. La sua redazione avviene in collaborazione con l’RSPP e il medico competente, previa consultazione del RLS, ed è un documento dinamico che deve essere aggiornato periodicamente.
Il riferimento normativo principale per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro è oggi il D.M. 3 settembre 2021, che ha abrogato il precedente D.M. 10 marzo 1998 e ridefinito i criteri di analisi e classificazione del rischio per tutte le tipologie di attività, ad esclusione dei cantieri temporanei o mobili. degli impianti elettrici, termici e di riscaldamento ai sensi del D.M. 37/2008, documentata da tecnici abilitati.
Chi effettua la valutazione del rischio incendio
L’onere della valutazione ricade direttamente sul datore di lavoro, che incarica un professionista antincendio iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 139/2006.
Per attività non soggette a Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), è sufficiente un tecnico competente con esperienza documentata. Per le attività soggette a CPI secondo il D.P.R. 151/2011, è invece richiesta la firma di un professionista antincendio qualificato.
In entrambi i casi, affidarsi a un esperto del settore non è solo una garanzia di conformità normativa: è la condizione per ottenere una valutazione realmente calibrata sulla propria realtà operativa.
Cosa analizza il professionista durante la valutazione
La valutazione del rischio incendio non è un documento standard: è un’analisi specifica dell’attività, dell’edificio e delle persone che vi operano. Per ogni ambiente vengono analizzati parametri precisi, tra cui la tipologia e la quantità di materiali combustibili o infiammabili presenti, le possibili fonti di innesco, il numero e la tipologia degli occupanti, la loro capacità di muoversi autonomamente, le vie di uscita disponibili e i sistemi di protezione attiva e passiva già installati.
Il risultato di questa analisi è un documento tecnico che classifica il livello di rischio dell’attività e definisce le misure di prevenzione, protezione e gestione dell’emergenza da adottare.
I livelli di rischio incendio: basso, medio e alto
Una volta effettuata la valutazione, l’attività viene classificata in una delle tre fasce di rischio. È importante premettere che la normativa tecnica attuale distingue formalmente tra rischio basso e rischio non basso, rimandando al Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) per le attività che non rientrano nella categoria bassa. La tripartizione in basso, medio e alto rimane tuttavia il riferimento più utilizzato nella pratica professionale e nella formazione degli addetti, ed è quella che meglio consente di orientarsi nella complessità del quadro normativo.
Rischio basso
Sono classificati a basso rischio i luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità, le condizioni locali offrono poche possibilità di sviluppo di incendio e la probabilità di propagazione delle fiamme risulta limitata.
Rientrano tipicamente in questa categoria: negozi al dettaglio, studi professionali, uffici amministrativi, attività commerciali ordinarie con materiali scarsamente combustibili e numero di occupanti contenuto. Per queste attività si applicano i criteri semplificati previsti dall’Allegato I al D.M. 3 settembre 2021.
Rischio medio
Sono classificati a rischio medio i luoghi di lavoro nei quali sono presenti sostanze infiammabili oppure le condizioni locali possono favorire l’incendio, con propagazione limitata.
Appartengono a questa fascia: alberghi, ristoranti, mense, strutture ricettive, uffici di grandi dimensioni, cantieri edili con utilizzo di sostanze infiammabili. Si tratta di contesti caratterizzati da un afflusso variabile di persone, spesso non familiari con i luoghi, e da una maggiore varietà di materiali potenzialmente combustibili.
Rischio alto (elevato)
Sono classificati ad alto rischio i luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili con notevoli possibilità di sviluppo di incendio e probabilità alta di propagazione delle fiamme.
Rientrano in questa categoria: depositi di solventi, lubrificanti, vernici o pneumatici; industrie chimiche; impianti produttivi in cui il processo di lavorazione comporta un rischio di innesco elevato. Per queste attività si applica il Codice di Prevenzione Incendi nella sua forma più completa, con requisiti tecnici significativamente più stringenti.
Dal rischio all’impianto: il ruolo del progettista antincendio
Una volta definito il livello di rischio, entra in campo la figura del progettista antincendio. Il suo compito è tradurre l’esito della valutazione in un sistema di protezione concreto e dimensionato sulle reali caratteristiche della struttura: tipologia e numero di estintori, impianti di rilevazione e segnalazione, sistemi di spegnimento automatico, vie di esodo, compartimentazione, segnaletica di sicurezza.
Questo processo vale sia per gli edifici esistenti – nei quali la valutazione serve anche a verificare se quanto già installato è adeguato o richiede interventi di adeguamento – sia per le nuove costruzioni, dove la progettazione antincendio deve essere integrata fin dalle prime fasi progettuali.
Quando aggiornare la valutazione del rischio incendio
La valutazione del rischio incendio non è un documento “una tantum”. Deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione.
In pratica, è necessario aggiornare la valutazione quando:
- cambia la destinazione d’uso di un locale o dell’intero edificio
- vengono introdotti nuovi macchinari o processi produttivi
- aumenta significativamente il numero di occupanti
- vengono effettuate ristrutturazioni o ampliamenti
- intervengono modifiche normative rilevanti
Domande frequenti sulla valutazione del rischio incendio
La valutazione del rischio incendio è obbligatoria anche per le piccole attività?
Sì. L’obbligo si applica a tutti i datori di lavoro ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/2008, indipendentemente dalla dimensione dell’attività o dal numero di dipendenti.
Chi può redigere la valutazione del rischio incendio?
Un tecnico competente con esperienza documentata nel settore. Per le attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), è richiesta la firma di un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno.
È necessario il Piano di Emergenza ed Evacuazione?
Sì, quando nell’attività sono occupate più di dieci persone, o se l’attività è soggetta a CPI o aperta al pubblico.
Da oltre 35 anni CEAM Antincendio affianca aziende, strutture ricettive e privati nella valutazione del rischio incendio, nella progettazione di impianti antincendio e nella manutenzione certificata delle dotazioni di sicurezza.
Hai dubbi sul livello di rischio della tua attività o hai bisogno di aggiornare la tua documentazione? Contattaci per una valutazione preliminare: ti aiutiamo a capire da dove partire e cosa fare.